Speranza vieta l’ayahuasca

Speranza vieta l’ayahuasca
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Il Ministero della Salute con il decreto ministeriale 23 febbraio 2022, pubblicato il 14 marzo in Gazzetta Ufficiale, ha inserito l’Ayahuasca e le due piante da cui vengono estratti i principi attivi (armalina, armina e DMT), Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis, nella tabella I delle sostanze stupefacenti del Testo Unico sulle droghe.

L’intervento, che non deriva da alcun obbligo internazionale, arriva “in considerazione delle informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale” e a seguito di 5 segnalazioni di sequestri nel periodo dicembre 2019 – novembre 2021 ricevute da parte dell’Unita’ di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel decreto si citano anche due casi di intossicazione correlati all’assunzione di armina, il principio attivo contenuto nella Banisteriopsis caapi, nell’ultimo decennio (2011 e 2018).

Le condotte legate a queste sostanze e piante, dalla coltivazione delle piante all’estrazione dei principi attivi, dalla cessione alla detenzione (quest’ultima se non per uso personale),  saranno quindi passibili, a norma dell’art. 73 del dpr 309/90, di pene dai 6 ai 20 anni di carcere.

Ecco il testo del decreto 23 febbraio 2022: Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, di Ayahuasca, estratto, macinato, polvere, e delle sostanze armalina e armina. (22A01608) (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali; 
  Considerato che nelle predette tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  14,  comma   1,   lettera   a),
concernente i criteri di formazione della tabella I; 
  Tenuto conto delle note SNAP 39/19, 1/20,  14/20,  43/20  e  46/21,
pervenute  nel  periodo  dicembre  2019-  novembre  2021   da   parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, concernenti le segnalazioni di sequestri di estratti  o
di materiale vegetale secco o di polveri, contenenti le sostanze  DMT
(N,N-  dimetiltriptamina),  armalina   e   armina,   effettuati   sul
territorio nazionale dalle forze dell'ordine; 
  Considerato che dalla miscela della  pianta  Banisteriopsis  caapi,
che contiene le sostanze armalina e armina, con la pianta  Psychotria
viridis, che contiene DMT, si ottiene l'Ayahuasca, costituita  da  un
estratto, macinato,  o  polvere,  la  cui  azione  psicotropa  deriva
dall'interazione  sinergica  dei  diversi  composti  attivi  di  tali
piante; 
  Considerato che in Italia la sostanza DMT e' presente nella Tabella
I, ma non lo  sono:  le  piante  Banisteriopsis  caapi  e  Psychotria
viridis, l'Ayahuasca  estratto,  macinato,  polvere,  e  le  sostanze
armalina e armina; 
  Tenuto conto che dal maggio 2005 la Francia ha aggiunto nella lista
delle  sostanze  psicoattive  sottoposte  a   controllo   le   piante
Banisteriopsis caapi  e  Psychotria  viridis  e  tutti  i  componenti
conosciuti per la preparazione di Ayahuasca; 
  Considerato che  le  sostanze  armalina  e  armina  sono  alcaloidi
armalinici, che producono effetti allucinogeni e che sono  noti  dati
di tossicita' acuta in modello animale e sull'uomo  per  la  molecola
armalina e che il Centro antiveleni di Pavia ha segnalato due casi di
intossicazione correlati all'assunzione di armina, il primo nel  2011
ed il secondo nel 2018; 
  Ritenuto   necessario,   in   considerazione   delle   informazioni
estrapolate dalla letteratura  internazionale  e  delle  segnalazioni
pervenute, inserire nella tabella I del testo unico anche  le  piante
Banisteriopsis caapi  e  Psychotria  viridis,  l'Ayahuasca  estratto,
macinato, polvere e le sostanze armalina e armina; 
  Ritenuto  altresi'  necessario,  in   riferimento   ad   Ayahuasca,
estratto,  macinato,  polvere,  apporre  il  richiamo  ad  una   nota
descrittiva da riportare in calce alla tabella  stessa,  ed  indicare
come denominazione chimica i  suoi  diversi  componenti  attivi,  per
favorirne una pronta individuazione da  parte  di  sanitari  o  forze
dell'ordine; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
note del  19  novembre  2021  e  del  22  dicembre  2021,  favorevole
all'inserimento  nella  tabella  I  del  testo  unico  delle   piante
Banisteriopsis caapi, Psychotria  viridis,  di  Ayahuasca,  estratto,
macinato, polvere, e delle  sostanze  armalina  e  armina  e  inoltre
favorevole  ad  apporre  alla  voce  Ayahuasca,  estratto,  macinato,
polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da  riportare  in
calce  alla  tabella:  «L'Ayahuasca  puo'  essere  costituita  da  un
estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle
piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno
o entrambi  dei  seguenti  componenti  attivi:  armalina,  armina»  e
favorevole  all'indicazione  della  seguente  denominazione  chimica:
«armalina, armina, DMT», riferita ad Ayahuasca,  estratto,  macinato,
polvere; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta dell'11 gennaio 2022, favorevole  all'inserimento  nella
tabella  I  del  testo  unico  delle  piante  Banisteriopsis   caapi,
Psychotria viridis, di  Ayahuasca,  estratto,  macinato,  polvere,  e
delle sostanze armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla
voce  Ayahuasca,  estratto,  macinato,  polvere,  il  richiamo   alla
seguente  nota  descrittiva  da  riportare  in  calce  alla  tabella:
«L'Ayahuasca puo' essere costituita da un estratto, da un macinato, o
da  polvere,  ottenuto  principalmente  dalle  piante  Banisteriopsis
caapi, Psychotria viridis,  contenente  DMT  e  uno  o  entrambi  dei
seguenti  componenti   attivi:   armalina,   armina»   e   favorevole
all'indicazione  della  seguente  denominazione  chimica:  «armalina,
armina , DMT», riferita ad Ayahuasca estratto, macinato, polvere; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  all'aggiornamento   della
tabella I del  testo  unico,  a  tutela  della  salute  pubblica,  in
considerazione dei rischi riconducibili  a  sequestri  effettuati  in
Italia  ed  a  casi  di  intossicazione  registrati  sul   territorio
nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti  piante  e  loro  componenti
attivi: 
    Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune); 
    armalina, armina, DMT (denominazione chimica); 
    armalina (denominazione comune); 
    armina (denominazione comune); 
    Banisteriopsis caapi (denominazione comune); 
    Psychotria viridis (denominazione comune). 
  2. Alla voce Ayahuasca estratto, macinato, polvere, di cui al punto
1, viene apposto  il  richiamo  alla  seguente  nota  descrittiva  da
riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca puo' essere  costituita
da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente
dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT
e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina». 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 febbraio 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza

 

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