CBD. Sull’interpretazione dinamica e la tutela dei diritti.
Ancora una volta, nel variegato e multiforme campo della classificazione giuridica delle sostanze stupefacenti, il cambiamento, l’evoluzione del diritto (se per evoluzione intendiamo il riallineamento, sempre dinamico e mai unidirezionale, del giuridico ai cambiamenti, evoluzioni e involuzioni della realtà sociale) è fatta non dalle politiche attive dei policy maker, ma dalle soluzioni giuridiche delle corti. Sono spesso i giudici a creare le condizioni per una ridiscussione delle questioni legate al tema delle droghe. Se questo è un fenomeno coerente con la natura del diritto che è necessariamente vivo nell’interpretazione, allo stesso tempo è una questione che rimette profondamente in discussione la possibilità delle persone di autodeterminarsi, nel senso chiarito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: quando una norma non permette di determinarsi rispetto alla propria vita, in particolare in relazione a temi legati all’esercizio legittimo di diritti, alla salute, alla vita, alla morte e alla dignità, si ha una lesione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, il diritto alla vita privata.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 novembre 2020, nella causa C‑663/18, su rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Aix-en-Provence, Francia, si situa in questo solco di decisioni giudiziali che rimettono in prospettiva la riflessione giuridica con i fenomeni di realtà. Il rinvio pone (strategicamente) ai giudici di Lussemburgo un quesito strettamente legato alla matrice giuridica e culturale dell’Unione: la libera circolazione delle merci e l’organizzazione comune dei mercati (nel settore del lino e della canapa).
Nello specifico, il caso riguarda la commercializzazione in Francia del Kanavape, una sigaretta elettronica il cui liquido contiene cannabidiolo (CBD), estratto dalla «Cannabis sativa» o «canapa». Tale varietà di pianta, infatti, contiene naturalmente un tasso elevato di CBD a fronte di modesti livelli di tetradidrocannabinolo (THC). La questione riguarda insomma la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale (in questo caso quella francese) che vieti la commercializzazione del CBD, qualora quest’ultimo sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi.
Il ragionamento dei giudici di Lussemburgo segue un percorso argomentativo capace di superare alcuni dei limiti storici del ragionare giuridico intorno alle sostanze stupefacenti e alla cannabis in particolare.
In primis l’annosa questione definitoria. Il diritto vive di categorie, le crea e le mantiene. L’incertezza che governa da sempre la normativa e la scelta politica di criminalizzazione della cannabis a livello nazionale e internazionale riposa su un equivoco voluto e costantemente reiterato: quello tra principio attivo e pianta. La Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, infatti, parla espressamente di “cannabis” e “pianta di cannabis” all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), rispettivamente come “le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici), la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione” e come “qualsiasi pianta del tipo cannabis”.
La sentenza in commento rifiuta espressamente di attestarsi su una interpretazione meramente letterale (che d’altra parte, contiene al proprio interno un ulteriore problema, dato che la Convenzione unica non cita mai “letteralmente” il CBD), per andare a indagare gli obiettivi perseguiti dalla normativa (la cosiddetta interpretazione teleologica) e legare l’analisi sul Cannabidiolo (il CBD, ossia uno dei tanti metaboliti secondari propri della Cannabis) alla ratio specifica che dovrebbe guidare ogni norma in merito di sostanze stupefacenti: la tutela della “salute fisica e psichica” dell’umanità. Così ragionando, i giudici europei legano l’analisi relativa alla tutela della salute con un altro concetto centrale del tema che qui interessa: la conoscenza scientifica, rigettando, anche per questo concetto, una visione statica e valorizzandone il carattere dinamico, falsificabile, direbbe Popper e quindi la necessaria valutazione del cosiddetto “stato attuale delle conoscenze scientifiche” in materia di effetti nocivi del CBD.
La svolta interpretativo-argomentativa della Corte di Giustizia si situa proprio qui e consiste nel passaggio, non soltanto da un’interpretazione letterale a una teleologica, ma da un’interpretazione statica a una dinamica, tipica della visione del diritto come fenomeno sociale e del ruolo delle Corti come garanti dei diritti delle persone di cui parlavamo supra.
La concretizzazione rispetto “allo stato attuale delle conoscenze” che la Corte di Giustizia compie, valorizza per esempio la relazione del 2017 dell’OMS che ha raccomandato di togliere il CBD dall’elenco dei prodotti dopanti, così come le analisi degli esperti nominati nell’ambito del procedimento interno francese che concludevano per la mancanza di dati sufficienti al fine di classificarlo come “nocivo” e per la valutazione dell’ “effetto debole o nullo sul sistema nervoso centrale»”.
A questo punto la Corte procede a discutere del principio di precauzione in ambito giuridico e di come sia necessario ridurre il “margine di apprezzamento”, il potere discrezionale degli stati membri dell’Unione, quanto più vi sia incertezza scientifica sugli effetti nocivi di una sostanza. Se il principio di precauzione, invocato dallo Stato francese, può giustificare dunque l’adozione di misure restrittive, queste devono tuttavia essere non meramente ipotetiche. Qui la Corte chiarisce in modo tranchant che qualunque Stato membro intenda limitare la circolazione del CBD, dovrà riuscire a dimostrare che “l’asserito rischio reale per la salute non risulti fondato su considerazioni puramente ipotetiche” e questo alla luce di una valutazione complessiva del rischio per la salute basata “sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale”.
La sentenza (vincolante come fonte del diritto dell’UE in tutti i Paesi membri) ha già prodotto un effetto politico concreto: ossia la revisione espressa della valutazione preliminare da parte della Commissione Europea di considerare il cannabidiolo come sostanza psicotropa. Di conseguenza, oggi e grazie alla decisione dei giudici di Lussemburgo, il cannabidiolo può essere qualificato come alimento. Attendiamo che anche gli Stati membri dell’Unione Europea (Italia in primis) traggano le conseguenze giuridiche e politiche dall’importante dictum della Corte di Giustizia.
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