Canapa: per il TAR il decreto officinali va rifatto

Canapa: per il TAR il decreto officinali va rifatto
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Negli scorsi mesi, come scritto su queste pagine, le associazioni della filiera della canapa, Canapa Sativa Italia, Sardinia Cannabis, Resilienza Italia ONLUS e Federcanapa, avevano presentato un ricorso contro il Decreto Ministeriale sulle piante officinali che riportava l’uso di foglie e infiorescenze, anche per le piante a basso contenuto di THC inserite nell’elenco dell’UE delle piante coltivabili liberamente, alla normativa del Testo Unico sugli stupefacenti sottoponendolo quindi a sui divieti e al suo iter autorizzativo. Da questo derivava una evidente penalizzazione per gli operatori della filiera di tutto il paese.

Con la sentenza 2613/2023 depositata ieri il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto le richieste dei ricorrenti, ritenendo ingiustificata la previsione del decreto per quel che riguarda la cannabis industriale (art. 2, comma 2) e quindi annullandola.

Canapa Sativa Italia esprime tutta soddisfazione dei propri associati: “Oggi abbiamo una definitiva conferma che senza prove scientifiche valide non è possibile porre limiti a questa filiera agricola. La pianta di canapa priva di thc non fa parte delle convenzioni internazionali sui narcotici e per questo motivo non può essere limitato il suo mercato e le applicazioni industriali e officinali. Un regime autorizzatorio come quello che voleva essere previsto può essere giustificato esclusivamente per quanto riguarda la seconda trasformazione destinata alla produzione di farmaci, ma la canapa è libera.

La sentenza motiva l’annullamento anche riprendendo le motivazioni della sentenza su un caso analogo portato all’attenzione del Conseil d’Etat francese, e sottolineando come “nessuna evidenza circa l’esigenza di tutela del diritto alla salute, anche nell’ottica del principio di precauzione, è stata fornita dalle amministrazioni resistenti, che si sono limitate ad invocare siffatti principi senza tuttavia fornire alcun dato concreto o elemento scientifico rispetto alla fattispecie che occupa.”

Per l’avvocato Giacomo Bulleri, che ha seguito la causa per le associazioni di filiera, “è proprio facendo riferimento anche al Conseil d’Etat francese che il TAR oggi ha stabilito che un divieto generale e assoluto della commercializzazione di foglie e fiori di cannabis con un tenore di THC inferiore ai limiti di legge non è giustificato dai rischi per la salute pubblica. L’Italia si allinea anche alla recente sentenza del Consiglio di Stato francese sulla questione. Ringrazio le associazioni che hanno creduto nell’appello: è una grande soddisfazione personale e professionale!”

Si tratta di un passaggio importante, che rende però evidente come le Istituzioni continuino a prendere decisioni rispetto alla cannabis senza alcuna base scientifica e giuridica. La canapa industriale infatti è espressamente esclusa dalle disposizioni della Convenzione Unica sugli stupefacenti dell’ONU e dalle stesse previsioni del Testo Unico sulle droghe. Lo stesso OMS, nelle sue raccomandazioni  del 2019 alla Commission on Narcotic Drugs aveva richiesta di inserire una nota nelle tabelle delle convenzioni in cui veniva espressamente escluso il regime di controllo internazionale per i preparati a base di CBD con presenza di THC inferiore allo 0,2%.

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